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Revoca dell’assegno divorzile alla moglie che eredita

Alla luce del nuovo orientamento in tema di assegno di divorzio elaborato dalle sezioni unite, essendo lo squilibrio economico patrimoniale precondizione necessaria per l’accertamento del diritto, laddove la fotografia della situazione economico patrimoniale comparativa riferita gli ex coniugi muti per un’attribuzione patrimoniale che il giudice del merito accerti, in concreto, come rilevante in favore dell’avente diritto, il novum può essere posto a base di una domanda di revisione.

La Suprema Corte, con una recente sentenza, si è pronunciata sulla rilevanza degli incrementi di natura ereditaria con riguardo al diritto del coniuge all’assegno divorzile.

La Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale, aveva revocato l’assegno divorzile disposto in favore della moglie a causa del rilevante miglioramento della sua situazione patrimoniale dovuta dalla donazione della nuda proprietà di due appartamenti da parte delle figlie, oltre che dall’eredità ricevuta dallo zio pari ad oltre € 400.000,00.

Avverso tale pronuncia l’ex moglie ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’incidenza degli incrementi di natura ereditaria ai fini dell’attribuzione e determinazione dell’assegno di divorzio.

La Cassazione ha ritenuto tale censura infondata perché si riferisce ad orientamenti giurisprudenziali non più attuali in quanto riconducibili al criterio del cd. “tenore di vita” goduto durante la vita matrimoniale e non a quello cd. “perequativo-compensativo-assistenziale” elaborato dalle Sezioni Unite nel 2018.

In tale ottica, la Cassazione ha confermato quanto deciso dal giudice di merito in relazione alla concreta rilevanza ed incidenza delle attribuzioni patrimoniali sulla condizione economica della moglie.

Cassazione Civile, 02.07.2021, n. 18777

Cassazione Civile, 02.07.2021, n. 18777