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Separazione: l’assegno di mantenimento va rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, su un ricorso promosso da un marito avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva aumentato l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto da quest’ultimo in favore della moglie.

Nello specifico, la Corte d’appello aveva disposto che il marito contribuisse al mantenimento del coniuge versando un assegno mensile di € 4.000,00, in luogo della minor somma di € 3.000,00 stabilita dal Tribunale di Torino, giustificando tale aumento in ragione della notevole disponibilità economica dell’uomo e degli anni di convivenza matrimoniale.

Il marito aveva quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando la decisione di aumento del quantum del suddetto assegno con riferimento al parametro dell’adeguatezza dei redditi e del patrimonio del ricorrente rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La Suprema Corte ha ritenuto però che la Corte d’appello avesse correttamente applicato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui i “redditi adeguati” cui fa riferimento la norma sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in quanto la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale.

Conseguentemente, la Cassazione ha confermato quanto deciso dalla Corte d’appello di Torino, dichiarando inammissibile il ricorso.

Cassazione Civile, 27.07.2021, n. 21504

Cassazione Civile, 27.07.2021, n. 21504