Con sentenza depositata a fine luglio, il Giudice di pace di Milano ha accolto la domanda di risarcimento del cd. “danno da matrimonio rovinato” proposta da due sposi nei confronti del titolare dell’impresa di fornitura del servizio musicale, conseguente all’inadempimento contrattuale di quest’ultimo in occasione del giorno delle nozze.
In particolare, il fornitore contumace aveva giustificato – nella fase stragiudiziale – suddetto inadempimento deducendo un presunto incidente stradale nel quale sarebbero stati coinvolti i musicisti che si stavano recando al matrimonio degli attori avvenuto il 30.06.2018.
Il Giudice di pace di Milano, investito della causa, ha rammentato come il risarcimento del danno non patrimoniale patito e subito nella forma del cd. “danno da matrimonio rovinato” consista nei danni cagionati dal grave inadempimento contrattuale dell’impresa che ha offerto la prestazione, nelle forme del danno morale, esistenziale, all’immagine e alla reputazione, per il giorno del matrimonio che “dovrebbe essere uno dei giorni più belli della vita”,
Infatti, il Giudice ha continuato evidenziando come: “La lesione dell’interesse sotteso al contratto e relativo alla riuscita di una cerimonia, che rappresenta un unicum nella vita di una coppia, comporti uno stato di profondo e persistente dispiacere, di stress, di nervosismo, di preoccupazione e di imbarazzo a causa di un servizio matrimoniale non effettuato in un giorno unico e irripetibile come quello delle nozze”.
Dall’altro lato, è stato sottolineato come il fornitore non avesse fornito prova certa del presunto incidente stradale, non integrante circostanza eccezionale, inevitabile, imprevedibile e, soprattutto, insuperabile nel caso di un’organizzazione come quella pubblicizzata dall’impresa e finalizzata a fornire il servizio tramite più strumentalisti tra loro fungibili a discrezione del titolare, come sancito dalla prima clausola del contratto di servizio.
Per queste ragioni, gli sposi hanno ottenuto un integrale ristoro per il cd. “danno da matrimonio rovinato”, pari a dieci volte il corrispettivo pattuito.
Giudice di pace di Milano, 19.07.2021, n. 5029
Giudice di pace di Milano, 19.07.2021, n. 5029