Al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell’altro per la restituzione di somme pagate per spese relative ad un immobile in comproprietà, non si applica la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 1.
Secondo la Cassazione, infatti, la norma va interpretata non già secondo il criterio letterale, ma secondo la sua “ratio“, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale.
Nel regime di separazione, invero, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poichè è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza.
Cassazione Civile, 02.11.2022, n. 32212