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Pignorabile anche il credito al pagamento del prezzo derivante da preliminare di vendita

L’esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente.

Ne consegue che anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. – è specificamente collegato ad un rapporto esistente e possiede, quindi, capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.

Cassazione Civile, 27.10.2022, n. 31844