A norma dell’art. 1591 c.c., il conduttore inadempiente rispetto all’obbligazione di restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno, che può essere “forfetizzato” con la previsione di una penale che, conseguentemente, si cumula al predetto corrispettivo.
Cassazione Civile, 16.02.2023, n. 4904