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L’assegnazione della casa familiare ricomprende arredi e corredi

L’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.c., ricomprende non solo l’immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l’eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell’altro ex coniuge.

Detta estensione è giustificata dal fatto che l’assegnazione è indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l’habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi.

Il collegamento tra immobile e mobili va riconosciuto a prescindere dal titolo di proprietà e, dunque, anche se l’immobile è di proprietà esclusiva del coniuge non proprietario degli arredi.

(Cassazione civile, 17.06.2024, n. 16691)