La Cassazione ha recentemente precisato che l’abbandono di un figlio integra un illecito permanente: il danno si verifica momento per momento fino all’indipendenza psicologica e, pertanto, il diritto al risarcimento del danno non si prescrive dopo 25 anni .
Nel caso esaminato, una giovane donna si era rivolta al Tribunale, che aveva parzialmente accolto la domanda avanzata nei confronti del padre biologico, riconoscendo in suo favore il risarcimento per i danni esistenziali e patrimoniali patiti a causa dell’abbandono da parte del genitore; in sede di appello la Corte aveva confermato il diritto della ragazza, aumentando il quantum della sua pretesa.
Nell’impugnare in Cassazione la sentenza di secondo grado, il padre biologico aveva, tra l’altro, lamentato come – a suo avviso – il diritto della figlia si fosse estinto per prescrizione.
A tal riguardo la Suprema Corte ha rammentato che l’illecito endofamiliare relativo al protratto abbandono del minore si caratterizza per il fatto che la capacità di percezione del danno da parte del danneggiato assume in questo caso un particolare rilievo, ma anche perché il danno psicologico esistenziale investe la formazione dell’intera personalità, condizionando le capacità di difesa e di comprensione del minore.
Ad avviso della Corte tale danno, proprio per il coinvolgimento emotivo e psicologico che comporta, richiede il raggiungimento, da parte della persona offesa di una certa maturità, capacità di elaborazione e accettazione della condotta illecita genitoriale; la natura di questo illecito incide quindi inevitabilmente sul dies a quo della prescrizione, che coincide con l’indipendenza psicologica, che per convenzione viene fatta coincidere con quella economica.
Correttamente, dunque, aveva deciso la Corte di Appello, escludendo l’estinzione del diritto alla pretesa risarcitoria, proprio in ragione delle suddette condizioni.
Il ricorso dell’uomo è stato pertanto rigettato in quanto ritenuto infondato.
Cassazione Civile, 16.12.2021, n. 40335
Cassazione Civile,16-12-2021-n-40335