La pronuncia di addebito, può fondarsi su elementi quali sms e pagamenti di siti per incontri online con altre donne: è quanto stabilito, con ordinanza n. 3879 del 16.02.2021, dalla Corte di Cassazione, tornata a pronunciarsi in tema di addebito per infedeltà del coniuge.
Si è rivolto alla Suprema Corte un marito impugnando la sentenza della Corte di appello di Venezia, che aveva confermato la decisione di primo grado con cui il Tribunale aveva accertato che la separazione tra due coniugi era allo stesso addebitabile sulla base di sms e pagamenti a siti di incontri online con donne; l’uomo nello specifico ha lamentato la violazione del suo diritto di difesa, essendo state respinte le sue richieste di ammissione della prova testimoniale volte a provare che la separazione non era a lui addebitale.
La Suprema Corte, investita della questione, dopo aver precisato in linea generale che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia, ha evidenziato come nel caso di specie il ricorrente avesse chiesto la prova in questione solamente per riproporre la propria ricostruzione dei fatti in relazione alle infedeltà addebitategli, senza specificatamente confutare le ragioni fattuali espresse dai giudici di merito.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, la Corte di appello aveva esaminato correttamente le risultanze istruttorie (sms, pagamenti a siti di incontri online con donne e fotografie prodotte dalla moglie), oltre che argomentato in modo idoneo la sentenza, e pertanto ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal marito.
Cassazione Civile, 16.02.2021, n. 3879
Cassazione Civile, 16.02.2021, n. 3879