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Addebito della separazione al marito che se ne va di casa senza un giusto motivo

La Corte di Cassazione, con una ordinanza dello scorso 23 gennaio, si è nuovamente pronunciata sul tema dell’abbandono del tetto coniugale, ribadendo un orientamento pacifico secondo il quale se l’allontanamento dalla casa familiare da parte di un coniuge non è fondato su un giusto motivo ed è causa della crisi coniugale, esso determina una violazione dei doveri coniugali e può giustificare l’addebito della separazione personale.

Nel caso di specie, un marito, a fronte della richiesta di addebito della separazione avanzata dalla moglie, aveva tentato di giustificare il proprio allontanamento dalla casa familiare per la necessità di accudire la madre gravemente malata e, a sua volta, aveva chiesto l’addebito della separazione alla moglie perché – come descritta dallo stesso – “paranoica, ipocondriaca, depressa ed eccessivamente gelosa”.

Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda di addebito del marito e accolto quella della moglie, confermando il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore di quest’ultima.

Il marito ha, dunque, presentato ricorso avanti alla Corte di Cassazione evidenziando come la sentenza della Corte d’Appello si fosse limitata ad aderire alla pronuncia di addebito di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione propria e correttamente motivata.

A parere della Suprema Corte, invece, il giudice d’Appello non si sarebbe limitato a condividere passivamente la decisione del Tribunale, ma avrebbe specificatamente argomentato che l’impossibilità della prosecuzione della convivenza sarebbe stata ascrivibile alla condotta del marito, giacché il motivo che aveva posto a fondamento del proprio allontanamento dalla casa familiare (la necessità di accudire la madre malata) si sarebbe rivelato falso e non provato in sede di giudizio.

La Cassazione ha ritenuto insussistente, da un lato, la violazione di doveri coniugali da parte della moglie e, dall’altro lato, la prova del nesso eziologico tra la frattura del rapporto coniugale e la depressione della donna; pertanto ha rigettato il ricorso dell’uomo e confermato a carico di quest’ultimo l’addebito della separazione.

Cassazione Civile, 23.01.2020, n. 1448

Cassazione Civile, 23-01-2020, n. 1448