Anche se la moglie abbandona il tetto coniugale, l’addebito della separazione viene posto a carico del marito se la crisi coniugale è conseguenza delle sue condotte violente.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 21086/2017, qui sotto allegata, con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo, che innanzi al Tribunale ed in grado di appello aveva visto respinte le proprie domande: egli, infatti, aveva chiesto l’addebito della separazione alla moglie che se n’era andata di casa.
I giudici del merito, pur non essendovi alcun dubbio sul fatto che la moglie avesse abbandonato il tetto coniugale, avevano tuttavia ritenuto che quella scelta fosse stata obbligata alla luce dei comportamenti violenti del marito.
Proprio tale ultima circostanza è stata ritenuta decisiva: per i giudici era indiscutibile «la rilevanza causale delle condotte violente» dell’uomo e, pertanto, hanno considerato i comportamenti da lui tenuti a casa la causa esclusiva del’irreversibilità della crisi. La successiva decisione presa dalla donna di abbandonare il tetto coniugale, dunque, è stata ritenuta irrilevante, con conseguente conferma dell’addebito della separazione all’uomo.
Inutile altresì l’ulteriore censura del marito circa l’«esistenza di una condizione non scritta apposta al negozio matrimoniale, consistente nel divieto di frequentare i suoceri dopo la nascita del figlio e di recedere ogni legame con la propria famiglia», condizione che invece «è stata ritenuta determinante ai fini della dichiarazione di nullità del matrimonio davanti al giudice canonico».
Cassazione Civile, 11.09.2017, n. 21086
Cassazione Civile, 11.09.2017, n. 21086