È corretto l’addebito della separazione alla moglie se quest’ultima, consapevole delle falsità delle accuse, denuncia il marito, determinando, così, la definitiva rottura del rapporto coniugale.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in un procedimento di separazione personale tra coniugi.
In particolare, la Corte d’Appello, in riforma a quanto stabilito dal Tribunale, aveva riconosciuto l’addebito della separazione in capo alla moglie a causa di una falsa denuncia presentata nei confronti del marito per abusi sessuali nei confronti della figlia minore.
La Corte d’Appello aveva riconosciuto in tale comportamento la causa della rottura dell’affectio coniugalis tra le parti, nonché la principale ragione di perdita di fiducia da parte del marito ingiustamente querelato, tale da fondare l’addebito della separazione in capo alla moglie.
Quest’ultima ha presentato ricorso in Cassazione denunciando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello circa l’asserito addebito della separazione. Secondo la ricorrente, infatti, l’addebito della separazione non avrebbe potuto fondarsi su un fatto precedente alla riconciliazione tra i coniugi – quale la presentazione della denuncia – poiché considerato irrilevante.
La Corte di Cassazione non ha riscontrato alcun vizio motivazionale nelle conclusioni della Corte d’Appello alle quali si è conformata, ribadendo come l’incidenza causale della denuncia della moglie sulla rottura del legame matrimoniale giustificasse l’addebito della separazione coniugale.
La Suprema Corte ha, dunque, rigettato il ricorso presentato dalla donna.
Cassazione Civile, 01.08.2018, n. 20374
Cassazione Civile, 01-08-2018, n. 20374