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Addebito della separazione anche per un singolo episodio di violenza

Secondo la Corte di Cassazione, anche un singolo episodio di violenza è idoneo a fondare la pronuncia di separazione personale, nonché di addebito all’autore.

Il caso trattato riguardava il giudizio di separazione personale di due coniugi all’esito del quale il Tribunale aveva disposto l’addebito a carico del marito, che per anni aveva assunto un comportamento vessatorio e violento nei confronti della moglie e dei figli.

In sede d’appello era stato inoltre stabilito che il figlio minore dovesse essere affidato in via esclusiva alla madre con possibilità per il padre di vederlo due o tre volte a settimana, secondo la volontà del bambino, e prevedendo che l’aumento della frequentazione con il padre avvenisse progressivamente con l’ausilio e sotto la vigilanza dei Servizi Sociali.

L’uomo, pertanto, era ricorso in cassazione contestando sia l’addebito della separazione, sia l’affidamento esclusivo del figlio minore alla madre: in particolare, in relazione al primo profilo, egli sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato fondando l’addebito sulla sola sussistenza di presunti comportamenti tenuti dal medesimo durante la convivenza matrimoniale, senza accertare la sussistenza di un nesso di causalità rispetto alla crisi coniugale.

La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione dell’uomo, evidenziando che la Corte d’Appello era correttamente giunta alla propria decisione basandosi sulle testimonianze dei figli e su una sentenza penale di condanna del padre per il reato continuato di maltrattamenti contro familiari ex art. 572 del codice penale, dalla quale emergeva un comportamento di reiterate violenze e umiliazioni inflitte alla moglie ed ai figli protrattosi per quasi vent’anni.

Vi era dunque sicuramente prova in atti di un comportamento grave da costituire violazione dei doveri coniugali, così come – secondo i Giudici di legittimità – doveva ritenersi manifestamente evidente il nesso di causalità tra tale condotta e la crisi del matrimonio.

A tal riguardo si è ribadito il principio secondo cui le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, anche se concretatesi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore.

Ed, anzi, la loro gravità è tale che il Giudice è esonerato dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

Cassazione Civile, 28.09.2017, n. 22689

Cassazione Civile, 28.09.2017, n. 22689