Perde il diritto ad essere mantenuto dai genitori il figlio avvocato, regolarmente iscritto all’Albo e che collabora stabilmente nello studio legale del fratello, anche in considerazione dell’età avanzata che presuppone la conclusione del suo percorso formativo ed il conseguente inserimento nella società.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recentissima sentenza del 5 marzo 2018, qui allegata.
In particolare, nella fattispecie in esame, la Corte d’appello di Bari, confermando la precedente sentenza pronunciata dal Tribunale in primo grado, aveva ritenuto che non fosse elemento sufficiente a dimostrazione dell’autosufficienza economica del figlio il superamento da parte di quest’ultimo dell’esame di abilitazione alla professione forense e la relativa iscrizione all’Albo degli Avvocati, sì da far venire meno l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori.
Il padre ha pertanto proposto ricorso avanti alla Suprema Corte, lamentando che – a suo dire – nei precedenti gradi di giudizio non fosse stata considerata la circostanza che il figlio collaborasse nello studio legale del fratello, dal quale percepiva costantemente compensi per la professione svolta.
La Suprema Corte, investita della questione, ha affermato come il provvedimento impugnato fosse di fatto non conforme al più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale “con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (…) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole” (Cass. Civ. 12952/2016).
La Cassazione, sulla scorta di tali principi, ha ritenuto che la Corte d’appello avesse omesso di considerare adeguatamente gli elementi presuntivi presentati dal ricorrente in ordine alla raggiunta autosufficienza economica del figlio, quali l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, il lavoro nello studio del fratello ed il palese avanzare dell’età del figlio, di anni trentasei.
Ecco dunque che la Suprema Corte, sulla base degli elementi forniti – parametrati ai più recenti principi giurisprudenziali sopra richiamati – ha accolto le doglianze del padre ricorrente, ravvisando la presenza di condizioni tali da far presupporre il venir meno dell’obbligo di mantenimento dei genitori a favore del figlio.
Cassazione Civile, 05.03.2018, n. 5088
Cassazione Civile, 05-03-2018, n. 5088