Qualora i genitori non riescano a dimostrare una adeguata progettualità e stabilità per la crescita del proprio figlio, limitandosi a prospettare meri propositi e palesare infondate lamentale, deve essere confermato lo stato di adottabilità del minore.
A stabilire tale principio è stata la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 7558 del 27.03.2018, qui sotto allegata.
Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello di Firenze, nel respingere il gravame presentato dai genitori, si era allineata a quanto stabilito dal Tribunale ed aveva confermato lo stato di adottabilità di una minore e la sospensione della responsabilità genitoriale, vietando gli incontri tra la figlia ed i genitori. Alla base della suddetta pronuncia la Corte d’Appello aveva evidenziato, in primo luogo, l’inidoneità della madre, a carico dei servizi sociali e residente in un’abitazione completamente inadeguata; in secondo luogo aveva espresso un giudizio negativo in odine alle dubbie capacità genitoriali del padre, che aveva, peraltro, chiesto l’affidamento etero-familiare della minore o il collocamento della stessa presso la madre o la nonna materna e nei confronti del quale erano state pronunciate diverse condanne ed erano state presentate numerose segnalazioni penali.
Avverso la sentenza d’Appello ha presentato ricorso il padre della minore, sulla base di quattro motivi, denunciando in particolare l’omessa pronuncia sulla domanda di collocazione della figlia in affidamento etero-familiare, la mancanza dei presupposti della declaratoria di adottabilità fondata – a detta del ricorrente – su circostanze risalenti, irrilevanti e non veritiere, in spregio, peraltro, alle prescrizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che impongono di valutare misure alternative all’affidamento preadottivo.
La Suprema Corte ha, in primo luogo, evidenziato la differenza dei presupposti tra la pronuncia di affidamento etero-familiare e quella di adottabilità del minore: mentre la prima è diretta a sopperire ad una temporanea situazione di carenza della famiglia di origine, nella seconda tale carenza è di fatto insuperabile, sì da non poter essere ovviata se non attraverso l’interruzione del rapporto tra figlio e famiglia d’origine.
Chiarito ciò, la Cassazione ha affermato che dalle rilevanze fattuali chiaramente emerse in sede di merito, sarebbe stata evidente una perentoria ed insuperabile situazione di abbandono, tale da escludere la sussistenza dei presupporti per l’affidamento etero-familiare.
Infine, la Corte di Cassazione, richiamando quanto già evidenziato dalla Corte d’Appello, ha riconosciuto l’assenza di capacità e competenze genitoriali in capo al padre (che neppure aveva chiesto che la minore gli venisse affidata, indicando come possibili “figure genitoriali sostitutive” la madre e la nonna materna) e non aveva dimostrato alcun intento concreto ed efficace per recuperare il rapporto con la figlia, lamentando presunti – ed infondati – atteggiamenti discriminatori posti in essere dai Tribunali e di cui sarebbe stato vittima.
La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso e confermato lo stato di abbandono ed adottabilità della piccola e, vista l’indubbia carenza genitoriale, ha altresì riaffermato la sospensione della responsabilità dei genitori e il divieto di rapporti tra gli stessi e la figlia.
Cassazione civile, 27.03.2018, n. 7558
Cassazione Civile, 27-03-2018, n. 7558