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Affidamento condiviso anche se uno dei genitori soffre di disturbi della personalità

La circostanza che uno dei genitori sia affetto da disturbi della personalità, che si manifestano con condotte aggressive e violente, non è di per sé sufficiente a giustificare una deroga al regime ordinario dell’affidamento condiviso dei figli.

La Cassazione ha così statuito in una vicenda in cui un padre aveva chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione consensuale, ottenendo non soltanto la collocazione prevalente dei due figli minori presso la propria residenza, ma anche l’affidamento esclusivo, lamentando che la madre fosse affetta da disturbi della personalità. In particolare si era statuito che gli incontri dei figli con la madre, che aveva manifestato, in condizioni di stress, atteggiamenti violenti e aggressivi, si svolgessero due a casa della donna, ma sotto la vigilanza dei servizi sociali, ed il terzo presso il servizio di neuropsichiatria infantile.

La sentenza di primo grado era stata riformata in seguito dalla Corte d’Appello, la quale aveva confermato la collocazione della prole presso il padre, ma aveva disposto l’affidamento condiviso.

Impugnata detta ultima decisione dall’uomo, la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, sul presupposto che il regime di affidamento condiviso “non involge il rapporto quotidiano fra genitori e figli, ma rileva soltanto nelle sporadiche occasioni di decisioni di particolare importanza“.

Ne consegue – secondo la prospettazione della Corte – che, se tali decisioni possono essere assunte a prescindere dai disturbi della personalità, nulla esclude che l’affidamento possa essere disposto in via condivisa tra la madre ed il padre. Le accortezze necessarie per tutelare i minori, semmai, sono altre e si possono concretizzare, ad esempio, nel collocare i piccoli presso il genitore non affetto da disturbi della personalità e avendo cura di disciplinare adeguatamente i loro incontri settimanali con il genitore affetto da simili patologie.

La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso e confermato l’affidamento condiviso.

Cassazione Civile, 05.03.2018, n. 5096

Cassazione Civile, 05-03-2018, n. 5096