Il regime di affidamento condiviso, adottato nella maggioranza dei casi, non lede il diritto alla paritaria presenza dei genitori se il minore, collocato presso la madre, vede il padre per un solo giorno a settimana.
La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza qui sotto allegata, ha confermato il rigido calendario di permanenza della minore presso ciascun genitore adottato dalla Corte d’Appello nell’ambito di un procedimento di separazione personale dei coniugi.
Il padre ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra l’altro, il poco tempo a lui concesso con la figlia (un solo giorno a settimana) che – a detta del ricorrente – sarebbe, da un lato, più aderente alle modalità dell’affidamento esclusivo e, dall’altro, lesivo del diritto della minore di ricevere cure, educazione ed istruzione in termini paritari da entrambi i genitori.
La Suprema Corte ha ribadito che “la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che si stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore”.
La Corte d’Appello, a detta della Cassazione, avrebbe correttamente individuato il regime di permanenza della figlia presso i genitori inspirandosi all’esclusivo interesse morale e materiale della stessa e prevedendo delle modalità rigide proprio in ragione dell’esasperata conflittualità ancora ravvisabile tra gli stessi.
La Cassazione ha, infatti, ribadito che attiene pienamente ai poteri del giudice di merito fornire una concreta regolamentazione del regime di visita secondo le modalità che lo stesso ritiene più opportune, facendo sempre e solo riferimento alle supreme necessità ed esigenze della prole.
Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal padre, costretto, dunque, a vedere la figlia minore per un solo giorno a settimana.
Cassazione civile, 12.09.2018, n. 22219
Cassazione Civile,12-09-2018, n. 22219