La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di affidamento del minore, rilevando come l’individuazione del genitore affidatario debba basarsi sulla valutazione dell’idoneità genitoriale al momento della decisione.
In particolare, nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze aveva disposto l’affidamento esclusivo del minore alla madre assegnataria della casa familiare di proprietà del padre, ponendo in evidenza i comportamenti di quest’ultimo che “dimostravano la carenza del più elementare rispetto delle esigenze del figlio in tenera età”, come la sostituzione della serratura e poi la vendita della casa familiare e la locazione della stessa.
Il padre ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che non fosse stata data prova dei comportamenti richiamati nei confronti del figlio.
La Suprema Corte ha evidenziato come l’esclusione della modalità di affido condiviso debba essere motivata in positivo sull’idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull’inidoneità educativa dell’altro genitore, dovendo operare un giudizio prognostico circa la capacità della madre e del padre di crescere ed educare il figlio nella nuova condizione di genitore singolo.
A detta della Cassazione, però, la decisione della Corte d’appello “non ha rispettato da un lato, il parametro normativo sull’affido condiviso e quello duplice in negativo e in positivo, e dall’altro lato, non ha operato una valutazione attuale dell’inidoneità del padre, atteso che la prognosi si fonda su comportamenti del genitore risalenti nel tempo”.
Pertanto, la Cassazione ha accolto l’appello del padre e rinviato alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Cassazione Civile, 30.06.2021, n. 18603
Cassazione Civile, 18.06.2021, n. 18603