Il giudice, accertata la violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale con grave pregiudizio del figlio può anche disporre un affidamento super esclusivo, attribuendo ad un solo genitore l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti i minori, anche senza il consenso dell’altro.
Lo ha specificato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 29999 del 31.12.2020 in un caso in cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma del decreto del Tribunale per i minorenni, aveva revocato la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale di una madre sui figli minori, disponendo tuttavia l’affido esclusivo al padre, che poteva quindi esercitare la responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti i minori, anche senza il consenso dell’altro genitore.
La madre ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello, negando qualsiasi responsabilità nelle vicende familiari e asserendo che il rifiuto dei figli di incontrarla sarebbe stata conseguenza del comportamento del padre teso a coartare la volontà dei minori in tal senso.
La Suprema Corte ha rilevato come, accertata la violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale con grave pregiudizio del figlio, il giudice abbia la possibilità di non pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.p.c. e di graduare le misure applicabili secondo la modalità che in concreto si riveli più adatta, eventualmente anche nella forma dell’affido esclusivo rafforzato.
Altresì ha evidenziato come nel corso dell’istruttoria di merito fossero stati correttamente illustrati i profili di inadeguatezza della madre nel comprendere i bisogni dei figli, nonché l’assenza di condizionamento da parte del padre.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla donna e confermato il regime di affido super esclusivo al padre, con facoltà per i figli di frequentare la madre quando lo desiderano.
Cassazione Civile, 31.12.2020, n. 29999
Cassazione Civile, 31.12.2020, n. 29999