Il D.M. n. 55 del 2014 all’art. 4 stabilisce che laddove la controversia venga definita con una transazione, l’avvocato ha diritto a un aumento del compenso previsto per la fase decisione fino a un quarto.
Ma si pone un interrogativo: all’avvocato, oltre al compenso per le fasi già svolte, va riconosciuto una somma ulteriore fino a un quarto di quanto previsto per la fase decisionale oppure un compenso pari a quanto previsto per tale ultima fase aumentato fino al 25%?
La Cassazione ritiene preferibile tale ultima soluzione.
Precisa, infatti, che la norma citata non si limita “a prevedere una voce del compenso, ma fissa anche una liquidazione in aumento rispetto a quella altrimenti liquidabile per la fase decisionale. Se, infatti, non è revocabile in dubbio che la fase decisionale non viene svolta, appare altrettanto certo che ciò consegue all’opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della controversia alternativa alla decisione dell’autorità giudiziaria“.
Cassazione Civile, 16.06.2023, n. 17325