La madre che si allontana dalla casa familiare col figlio, pregiudicando così lo stretto contatto di quest’ultimo con il padre, non può decadere dalla responsabilità genitoriale se la sua condotta è giustificata da ragioni non egoistiche, bensì lavorative e familiari.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza, qui sotto allegata, con la quale ha confermato la responsabilità genitoriale a favore della madre che si era trasferita in un’altra città con il figlio.
In particolare, nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni, in accoglimento del ricorso presentato dal padre, aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre in conseguenza del suo allontanamento dalla casa familiare con il figlio.
Di opposto avviso, invece, era stata la Corte d’Appello che aveva considerato il trasferimento nella città natale della madre quale atteggiamento non giustificato da ragioni egoistiche volte ad un pregiudizio del rapporto padre-figlio, bensì finalizzato a trovare lavoro e supporto dai propri genitori, nonni del piccolo, dopo la separazione con il marito.
Ha presentato ricorso in Cassazione il padre evidenziando nuovamente la gravità della condotta della madre.
La Corte di Cassazione, tuttavia, confermando quanto previamente affermato dalla Corte d’Appello, ha ribadito che le ragioni sottese al trasferimento della madre erano giustificate e non, invece, basate su presupposti egoistici ed intenzionalmente pregiudizievoli all’interesse del minore, talché non poteva giustificarsi la misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale, che costituisce un provvedimento previsto dal legislatore non a scopo sanzionatorio ma a tutela del minore.
La Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso del padre e confermato la responsabilità genitoriale della madre.
Cassazione Civile, 18.06.2018, n. 15949
Cassazione Civile, 18.06.2018, n. 15949