La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28718 del 16.12.2020, ha precisato in quale evenienza l’amministratore di società possa ritenersi responsabile per violazione dei canoni di diligenza imposti dagli artt. 2931 e 2932 c.c..
Nel caso di specie, una società leader nel mercato italiano dell’acciaio aveva agito nei confronti del suo ex amministratore delegato per sentirlo condannare in primo grado al pagamento di una cospicua somma a cagione di una serie di inadempimenti ai doveri di amministratore, stabiliti dall’atto costitutivo e dallo statuto, nel periodo di tempo in cui aveva ricoperto tale carica.
La Corte di appello di Milano aveva, però, riformato la sentenza del Tribunale di Monza, affermando che non poteva essere riconosciuta alcuna responsabilità ex art. 2932 c.c., in quanto le operazioni effettuate dall’ex amministratore rientravano tra le valutazioni imprenditoriali di carattere discrezionale, eventualmente rilevanti come giusta causa di revoca dalla carica, ma non come fonte di responsabilità contrattuale.
La Suprema Corte, adita con ricorso dalla società, ha affermato che, pur non potendosi ritenere gli amministratori responsabili per i rischi che l’impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, nel senso che ad essi non può essere addossato il risultato negativo dell’attività sociale o di singoli atti ad essa correlati, occorre verificare se la condotta tenuta dall’amministratore sia connotata da colpa perché, ex ante, manifestamente avventata ed imprudente.
Per tali ragioni, nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso promosso della società e cassato la sentenza dei giudici di appello che avevano giudicato legittima la condotta dell’ex amministratore perché astrattamente consentitagli dai suoi poteri gestori.
Cassazione Civile, 16.12.2020, n. 28718
Cassazione Civile, 16.12.2020, n. 28718