Il tema è oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale:
– da un lato alcune pronunce del giudice di legittimità (Cass. 26 luglio 2013 n. 18171 e 12 giugno 2006 n 13584) ritenevano l’interdizione l’unica misura idonea a garantire la corretta gestione di un rilevantissimo e variegato patrimonio del beneficiario;
– dall’altro lato la Cassazione ha mutato orientamento (11 settembre 2015 n. 17962), ritenendo sufficiente la misura dell’amministrazione di sostegno.
Aderisce a quest’ultimo orientamento anche il Tribunale di Modena.
Inoltre il giudice di merito precisa che nel contrasto tra i familiari sulla scelta dell’amministratore, va data preferenza alla volontà espressa dalla beneficiaria, e che sia possibile sopperire ad eventuali carenze della persona indicata con la nomina di co-amministratore di sostegno per il compimento di una serie di atti: dalla prestazione del consenso informato alla verifica delle condizioni di vita del beneficiario.
Tribunale di Modena, 3 novembre 2016