In tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta l’automatica ammissione del credito allo stato passivo sol perchè non sia stato contestato dal curatore, competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove.
Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale avrebbe potuto giudicare non provata la erogazione degli importi mutuati, sul rilievo che la banca non aveva dimostrato di avere veramente erogato in fervore della società fallita le somme di cui ai contratti di mutuo. Dall’esame dei contratti di mutuo, infatti, si evince che gli importi finanziati potevano essere erogati solo in epoca successiva alla stipula del contratto di mutuo e, per di più, con atto separato e dietro rilascio di quietanza da parte del beneficiario del finanziamento.
Cassazione civile, sez. VI, 02 Maggio 2017, n. 10662. Est. Di Marzio.
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