Chi ha subito da infiltrazioni proveniente dal cortile condominiale sovrastante deve comunque pagare, in virtù dei millesimi di proprietà, la quota necessaria per gli interventi di ripristino, essendo l’obbligo di provvedere alla manutenzione e riparazione delle parti comuni gravante su tutti i singoli condòmini.
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza n. 14511 dello scorso 28 maggio, è tornata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno in materia di condominio.
Nel caso di specie, un condomino aveva citato in giudizio il Condominio affinché fosse condannato al risarcimento del danno, nonché al ripristino dell’area cortilizia in cattivo stato, fonte di infiltrazioni acquifere che avevano danneggiato il box privato sottostante dell’attore.
La Corte di Cassazione, in conformità a quanto precedentemente stabilito dalla Corte d’Appello, ha innanzitutto ribadito un principio oramai consolidato, secondo cui “il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini”; ne consegue – ha proseguito la Corte – che “l’obbligo del singolo condomino di contribuire proporzionalmente alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti, opera pur ai fini delle rifusione dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari a causa dell’omessa manutenzione delle parti comuni”.
La Corte di Cassazione ha in tal modo precisato che ai danni cagionati da infiltrazioni provenienti dal cortile condominiale non è applicabile la disciplina di cui all’art. 1226 c.c. relativa al lastrico solare secondo cui, per i relativi danni, rispondono solo i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, (in misura di due terzi), ed il titolare dell’uso esclusivo del lastrico, (in misura di un terzo).
La Suprema Corte ha condannato, dunque, tutti i condomini, tra cui lo stesso danneggiato, al risarcimento dei danni da quest’ultimo subiti, stante l’omesso obbligo di manutenzione dell’area cortilizia posto a carico di ogni singolo condomino.
Cassazione Civile, 28.05.2019, n. 14511
Cassazione Civile, 28-05-2019, n. 14511