Il genitore obbligato a versare l’assegno non ha la possibilità di scegliere la persona nei cui confronti adempiere, pertanto, in assenza di espressa domanda da parte del figlio maggiorenne, il padre è tenuto a versare il mantenimento alla madre convivente con il figlio.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza, qui sotto allegata.
Nel caso in esame il Tribunale di Bologna, in un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva posto a carico del padre l’obbligo di versare un contributo mensile di 3000,00 euro per i tre figli, disponendo il versamento diretto a favore dei primi due ed il versamento all’ex moglie per il terzo figlio con lei ancora convivente. La Corte d’Appello aveva confermato quanto precedentemente disposto dal Tribunale rilevando che la regola della corresponsione diretta della somma al figlio maggiorenne è suscettibile di deroga qualora quest’ultimo coabiti con uno dei genitori, considerati gli oneri della convivenza gravanti sul genitore.
Ha presentato ricorso in Cassazione il padre lamentando di dover corrispondere l’assegno di mantenimento per il figlio direttamente alla madre sulla base della sola convivenza, senza che sussistessero gravi e motivate ragioni per escludere il versamento diretto al figlio maggiorenne.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha affermato che, nonostante il figlio ed il genitore convivente siano titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, in ordine alla ricezione del contributo, “il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere e non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante”.
La Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso e confermato il versamento dell’assegno per il figlio maggiorenne direttamente alla madre con lui convivente.
Cass. Civ., 09.07.2018, n. 18008.
Cass. Civ, 09-07-2018, n. 18008