Qualora la moglie ultrasessantenne goda di una pensione esigua e, a causa dell’età, non possa procurarsi i mezzi per una vita dignitosa, ha diritto all’assegno di divorzio.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione dopo che un uomo si era visto porre a carico un assegno di divorzio in favore della moglie ultrasessantenne con sentenza del Tibunale, poi confermata anche in sede di appello.
Egli è pertanto ricorso in cassazione, ove la Corte ha nuovamente avallato la posizione dei giudici di merito.
È risultata a tal proposito decisiva la comparazione delle differenti posizioni economiche dei due ex coniugi. In particolare, è emerso che la moglie era ormai sessantacinquenne, era proprietaria della casa di abitazione (oltre ad alcuni terreni di modico valore in Slovenia) e godeva soltanto di una esigua pensione di 400 euro mensili. Dall’altro lato, invece, il marito pareva avere una certa solidità economica, tale da permettergli di ottemperare con tranquillità all’obbligo di un assegno di divorzio da 600 euro al mese.
Anche per la Corte, dunque, è emerso come la donna non disponesse di «mezzi inadeguati» e, soprattutto, non fosse in grado di procurarseli «per ragioni oggettive in relazione alla sua età (65 anni)».
A tal riguardo è stata richiamata la nota recente sentenza con la quale si è affermato che nell’accertamento del diritto all’assegno di divorzio il Giudice deve procedere ad un giudizio bifasico improntato, quanto alla fase dell’an debeatur, al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole.
La Corte ha pertanto respinto il ricorso del marito, rendendo definitivo il diritto della donna all’assegno di divorzio.
Cassazione Civile, 05.12.2017, n. 28994
Cassazione Civile, 05-12-2017, n. 28994