L’assegnazione della casa familiare alla madre deve essere revocata se la stessa decide di cambiare residenza e la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente vuole vivere con il padre.
È il principio statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22746/2017 qui sotto allegata.
Nella fattispecie, un padre aveva proposto in primo grado ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo la revoca dell’assegnazione della casa familiare in favore della moglie, rilevando che la stessa si era trasferita altrove e la figlia – maggiorenne non economicamente autosufficiente, che intratteneva con la madre un rapporto conflittuale, desiderava abitare con il padre; costui aveva chiesto altresì contestualmente che la casa gli venisse assegnata per viverci con la figlia e che fosse disposto a carico della madre un assegno di mantenimento per la prole.
Il ricorso è stato pienamente accolto dal Tribunale e la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione promossa dalla donna, ritenendo fondate le ragioni paterne.
Proposto ricorso per cassazione, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta, rilevando che “alla cessazione della convivenza tra genitore e figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, conseguentemente alla scelta del primo di cambiare residenza – rispetto a quella già costituente casa coniugale – consegue la revoca dell’assegnazione della casa coniugale per carenza dei relativi presupposti”.
La Suprema Corte ha rilevato come i Giudici d’appello avessero correttamente escluso rilevanza la richiesta di collocamento della figlia presso il padre, in quanto ella già maggiorenne, ma abbia invece valorizzato la volontà della medesima di continuare a vivere nella casa familiare con lui.
Talché è stata legittimamente revocata l’assegnazione della casa alla madre, in favore del padre convivente con la ragazza.
Cassazione Civile, 28.09.2017, n. 22746
Cassazione Civile, 28.09.2017, n. 22746