Quando l’ex coniuge che percepisce un assegno di divorzio instaura una nuova convivenza stabile, perde il diritto a tale assegno anche se difficilmente il suo nuovo compagno è in grado di fornire assistenza materiale.
Nel caso di specie, queste difficoltà erano state rappresentate per il fatto che il nuovo compagno è stato dichiarato fallito e la ex moglie percepiva un assegno di 250 euro mensili.
Il Collegio richiama il nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui, con l’instaurazione di una stabile convivenza da parte dell’ex coniuge con un terzo soggetto, caratterizzata dalla relazione affettiva tra i conviventi, deve ritenersi cessata l’obbligazione di cui all’art. 5 l. n. 898/1970 in conseguenza della cessazione della solidarietà che caratterizza i rapporti tra ex coniugi dopo il divorzio.
Il ricorso trova dunque accoglimento con decisione nel merito che porta al rigetto della domanda di assegno divorzile presentata dalla donna.
Quindi si può ora affermare che per giurisprudenza consolidata (vedi anche La semplice coabitazione con altra persona fa cessare l’assegno divorzile) l’instaurazione di una convivenza more uxorio elide ogni possibile connessione con il modello di vita precedente e fa venir meno i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile…
Anche se il nuovo compagno fallisce!
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 aprile – 22 maggio 2017, n. 12879
Presidente Dogliotti – Relatore Bisogni
Fatto e diritto
Rilevato che:
1. La controversia ha ad oggetto il diritto della N. a percepire l’assegno divorzile di 250 Euro mensili. Ritiene infatti il ricorrente che è illogica e contrastante con la giurisprudenza l’affermazione della Corte di appello che, nel disporre la corresponsione dell’assegno a carico del B. , ha rilevato che la possibilità per la N. di ricevere assistenza materiale dal compagno P.R. è resa difficile dalla sua dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Savona nel maggio 2013. Ritiene infatti il ricorrente che, secondo una corretta e aggiornata interpretazione dell’art. 5 L. n. 898/1970, deve ritenersi che l’instaurazione di una convivenza more uxorio elide ogni possibile connessione con il modello di vita precedente e fa venir meno i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Rileva inoltre il ricorrente che la sentenza della Corte di appello è censurabile anche sotto il profilo della ricognizione dei presupposti di cui all’art. 5 citato ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno come pure per ciò che concerne la regolamentazione delle spese processuali compensate per metà quanto ai due gradi del giudizio di merito e poste a carico dell’odierno ricorrente per la quota residua.
2. Si difende con controricorso N.M..
3. Il ricorrente deposita memoria difensiva.
Ritenuto che:
4. Il ricorso è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. I n. 6885/2015 e sez. VI-1 n. 2466/2016) che ritiene cessata con l’instaurazione di una convivenza stabile e caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi la obbligazione di cui all’art. 5 per effetto della cessazione della solidarietà che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio.
5. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo relativo alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Alla cassazione della sentenza della Corte di appello può seguire la decisione nel merito di rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla N..
6. Va invece respinto il terzo motivo di ricorso essendo la decisione sulle spese del giudizio di merito basata sulla parziale soccombenza del B. quanto alle domande relative al riconoscimento e alla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli.
7. In relazione all’esito del giudizio e al recente mutamento della giurisprudenza di legittimità quanto alla questione controversa che ha costituito l’oggetto del primo motivo si ritiene di compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, e respinge il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da N.M. . Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.