Per verificare se il coniuge richiedente abbia o meno diritto all’assegno divorzile non deve più accertarsi se lo stesso disponga di risorse economiche (ovvero sia in grado di procurarsele) tali da consentirgli di poter continuare a godere, sebbene in via solo tendenziale, il medesimo tenore di vita del periodo di convivenza matrimoniale, ma è necessario invece appurare se lo stesso sia o meno indipendente o autosufficiente economicamente, avuto riguardo al costo della vita del luogo in cui risiede (Niente assegno di divorzio per la moglie laureata che abita nella casa familiare; Nessun assegno divorzile se il richiedente guadagna almeno € 1.000,00 al mese! Rivoluzione in Cassazione: per l’assegno di divorzio non conta più il tenore di vita goduto durante il matrimonio!).
Nel caso in esame la moglie era insegnante a tempo indeterminato e piena proprietaria della casa in cui abitava ed il marito agente di commercio.
Tribunale di Mantova, 16 Maggio 2017
Tribunale di Mantova, 16 Maggio 2017