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Assegno divorzile riconosciuto alle ex che si “arrabatta” a fare la badante o la baby sitter

Lo svolgimento di attività saltuaria di badante e baby sitter da parte dell’ex moglie che non le permette di avere un reddito costante e sufficiente a garantirle un dignitoso livello di vita giustifica il riconoscimento a favore della stessa di un assegno divorzile a carico dell’ex marito.

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza dello scorso 23 luglio, ha rigettato il ricorso di un ex marito e confermato a favore della moglie l’assegno divorzile così come riconosciutole nei gradi di giudizio precedente.

In particolare, nell’esito di un procedimento di divorzio, il Tribunale di Pordenone aveva posto a carico del marito un assegno divorzile di € 327,00; la Corte d’Appello, pur riducendone l’importo ad € 250,00, aveva confermato il diritto della donna  a percepire l’assegno stante la disparità economica tra i coniugi, l’assenza di capacità lavorative specifiche e l’età avanzata della richiedente.

Il marito ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza d’Appello evidenziando come la donna non avesse dato prova circa l’assenza di mezzi adeguati a garantirle l’autosufficienza economica.

La Suprema Corte ha, preliminarmente, ribadito la natura compensativa e perequativa attribuita oggi all’assegno divorzile a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in virtù della quale acquista particolare rilevanza ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell’emolumento in questione, non solo la disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, ma anche il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.

Tanto precisato, nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato come fossero precarie le condizioni reddituali della donna, costretta dopo la fine del matrimonio durato diversi anni a svolgere lavoretti saltuari (come badante o baby sitter) per provvedere al proprio sostentamento; ciò, a parere della Corte Suprema, avrebbe fatto emergere chiaramente l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, così da legittimare il riconoscimento di un assegno divorzile ritenuto sufficiente ad elevare il reddito della donna ad un livello adeguato.

Cassazione Civile, 23.07.2019, n. 19755

Cassazione Civile, 23-07-2019, n. 19755