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Assegno divorzile: sì anche se l’ex moglie convive con un altro

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25074/2017, ha stabilito che può essere riconosciuto il diritto all’assegno divorzile all’ex moglie in seguito ad una nuova relazione sentimentale con un altro uomo se essa non integra i connotati di famiglia di fatto.

Tale principio è stato espresso in un caso in cui, nell’ambito di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale in primo grado aveva escluso che l’ex moglie avesse diritto all’assegno divorzile in quanto stabilmente convivente con un altro uomo. La Corte d’Appello, in seguito, aveva invece ritenuto che la nuova relazione sentimentale intrapresa dall’ex moglie non integrasse i connotati di famiglia “di fatto”, in considerazione, tra l’altro, del non provato apporto economico in favore della donna da parte dell’attuale convivente e che, pertanto, non fosse venuto meno il diritto all’assegno divorzile.

La Suprema Corte adita, facendo proprie le deduzioni della Corte d’Appello, ha rigettato il ricorso presentato dall’ex marito, ribadendo che il diritto all’assegno divorzile viene meno solo qualora l’ex coniuge beneficiario instauri con un’altra persona una convivenza stabile avente i caratteri di vera e propria famiglia di fatto, basata su un progetto e un modello di vita comune e caratterizzata da stabilità e continuità, secondo la definizione data dalla giurisprudenza della stessa Corte (Cass. civ. n. 3923/2012, nonché n. 6855/2015).

Con l’occasione, la Suprema Corte ha altresì precisato in tema di onere della prova, che con riferimento all’estinzione del diritto all’assegno divorzile, spetta al coniuge onerato la dimostrazione dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i connotati di un famiglia di fatto.

Cassazione civile, sez. VI, 23.10.2017, n. 25074

Cassazione Civile, 23-10-2017, n. 25074