È legittimo il riconoscimento di un assegno divorzile alla ex moglie che, pur titolare di redditi propri, non è economicamente autosufficiente dal momento che i beni e i redditi di cui dispone sono in via principale impiegati per affrontare le spese mediche dovute alla patologia degenerativa di cui è affetta.
Il Tribunale di Milano, con un recente decreto qui sotto allegato, ha rigettato la domanda dell’ex marito di revocare, ed in via subordinata di ridurre, l’assegno di divorzio alla ex moglie in ragione, da un lato, del peggioramento delle condizioni patrimoniali dello stesso (che, dopo al rottura, aveva costituito una nuova famiglia, diventando padre di due figli ancora minorenni) e, dall’altro, dell’autosufficienza economica dell’ex moglie, percettrice di un reddito da lavoro e da locazione di immobile.
La donna, costituitasi in giudizio, ha evidenziato preliminarmente l’avanzamento della propria malattia e degli innumerevoli esborsi, tutti documentalmente provati, che ella doveva sostenere a causa dell’aggravarsi della propria situazione; ha contestato contestava inoltre l’asserito peggioramento delle condizioni economiche dell’ex marito, peraltro amministratore unico di una società, in quanto la nascita dei figli con altra donna era stato un elemento già oggetto di valutazione in sede divorzio e pertanto non inquadrabile come “fatto nuovo”.
Il Tribunale ha evidenziato che il criterio dell’indipendenza economica dei coniugi “può essere utilizzato nei giudizi di modifica solo e sempre se via sia “in concreto” una modificazione che giustifica il ricorso all’autorità giudiziaria, ossia allorché sia data la prova di un deterioramento significativo della posizione economica dell’onerato, ovvero di un significativo miglioramento della posizione economica dell’ex coniuge già titolare di un assegno divorzile”.
Nel caso di specie, il Collegio ha, da un lato, escluso un evidente e significativo peggioramento delle condizioni dell’ex marito tale da giustificare una modifica di quanto già statuito in sede di divorzio e, dall’altro, ha ritenuto particolarmente ingenti gli esborsi che l’ex moglie doveva sostenere a causa della malattia di cui è affetta, sì da impiegare la maggior parte dei propri redditi in cure mediche.
Il Tribunale di Milano ha dunque confermato l’assegno di divorzio alla donna che, seppur titolare di redditi propri, non sarebbe comunque economicamente autosufficiente.
Tribunale di Milano, 31.05.2018, n. 11830
Tribunale di Milano, 31-05-2018, n. 11830