Ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, la sola indicazione dell’età del richiedente non può rappresentare un elemento indiziario dell’impossibilità di reperire una attività lavorativa.
È quanto stabilito dal Tribunale di Novara all’esito di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del divorzio, nell’ambito del quale la moglie aveva chiesto il riconoscimento di un assegno in considerazione del proprio stato di disoccupazione.
Il Tribunale, dopo un breve excursus giurisprudenziale in merito alla quantificazione dell’assegno divorzile, ha ribadito che la disparità economica e reddituale delle parti a fondamento del riconoscimento dell’emolumento in questione deve essere la conseguenza delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con particolare riguardo alla durata del matrimonio ed alle affettive potenzialità professionali dei coniugi valutabili alla conclusione della convivenza matrimoniale.
Rilevato che nel caso esaminato la donna non aveva fornito prova di tale nesso di causa tra la sua disoccupazione e le scelte assunte dai coniugi in costanza di matrimonio, il Tribunale ha aggiunto che “l’assenza di detta correlazione eziologica non determina automaticamente il venir meno della finalità solidaristica perseguita dall’assegno divorzile che legittima il riconoscimento di tale prestazione patrimoniale in un’ottica meramente assistenziale”.
Tuttavia, il Tribunale di Novara ha, in ogni caso, rigettato la domanda della donna, stante l’assenza di puntuale allegazione da parte di quest’ultima della impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati al sostentamento: la moglie infatti per giustificare il proprio stato di disoccupazione si era limitata ad indicare la propria età senza, tuttavia, indicare il proprio titolo di studio, né documentare l’iscrizione ad agenzie interinali o la seria ricerca di una occupazione.
In ragione di ciò, il Tribunale ha ritenuto che “quarantotto anni non paiono tali da precludere lo svolgimento di un’attività lavorativa nel contesto economico e geografico in cui vive la donna”; di talché il Giudice novarese ha ritenuto non fondata la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile da parte dell’ex moglie.
Tribunale di Novara, 14.06.2019, n. 504
Tribunale di Novara, 14-06-2019, n. 504