Il mutamento di giurisprudenza in ordine alla natura dell’assegno divorzile non ne giustifica di per sé la riduzione che deve avere come presupposto necessario il sopravvenire di fatti nuovi che incidono sulle condizioni patrimoniali dei coniugi.
La Corte di Cassazione, confermando detto principio ormai pacifico, ha respinto il ricorso di un uomo che aveva chiesto la riduzione dell’assegno divorzile previsto a favore dell’ex moglie adducendo quale motivazione, non già il peggioramento delle proprie condizioni economiche, bensì il mutato orientamento giurisprudenziale in ordine all’emolumento in questione, non più ancorato al tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio.
In particolare, il Tribunale di Verona, così come confermato dalla Corte d’Appello di Venezia, aveva rigettato la domanda dell’uomo in ragione del fatto che non fosse intervenuta nessuna significativa variazione della capacità patrimoniale del ricorrente tale da giustificare una revisione dell’assegno.
La Corte di Cassazione, investita della questione su ricorso dell’ex marito, ha avallato quanto deciso dai giudici di merito, precisando che “in tema di revisione dell’assegno divorzile resta fermo il principio in forza del quale, ai sensi dell’art. 9 della legge divorzile, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice poiché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali”.
Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha confermato l’obbligo dell’ex marito di versare all’ex moglie l’assegno divorzile secondo l’importo precedentemente determinato in sede di divorzio.
Cassazione Civile, 25.01.2021, n. 1479
Cassazione Civile, 25-01-2021, n. 1479