La Suprema Corte con la recente sentenza n. 11178/19 si è nuovamente soffermata sulle regole di calcolo dell’assegno divorzile, precisando in particolare le conseguenze del recente intervento delle Sezioni Unite sui processi in corso.
Nel caso posto all’attenzione della Corte, il Tribunale e la Corte d’Appello avevano riconosciuto un assegno divorzile di € 400,00 mensili a favore di una ex moglie richiamando il precedente trentennale orientamento giurisprudenziale basato sull’inadeguatezza dei redditi dell’avente diritto a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Il marito aveva, dunque, proposto ricorso in Cassazione nel 2016 e la Sesta Sezione della Corte aveva rinviato la causa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla quantificazione dell’assegno; queste ultime si sono poi pronunciate nel luglio 2018, abbandonando il criterio del tenore di vita e sancendo la natura assistenziale e perequativa dell’assegno di divorzio.
La Sezione Prima della Corte di Cassazione chiamata a decidere sulla fattispecie in esame ha precisato che “la Suprema Corte, ove i motivi di ricorso la investano di una censura di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riguardo alla quale sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità, deve giudicare sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte …salvo che non sia necessario l’accertamento di nuovi fatti: in tal caso dovrà cassare con rinvio la sentenza impugnata, con conseguente vincolo del giudice ad quem di attenersi alla nuova regola…”.
La Cassazione ha altresì aggiunto che nel giudizio di rinvio le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e prove conseguenti al nuovo orientamento delle Sezioni Unite.
Pertanto, nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame dei presupporti per l’emolumento in questione.
Cassazione Civile, 23.04.2019, n. 11178
Cassazione Civile, 23-04-2019, n. 11178