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Assegno di divorzio: possibile anche se non c’era nella separazione

L’assegno di divorzio è volto al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e può pertanto essere riconosciuto indipendentemente dalla mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione

La Suprema Corte, richiamando il nuovo orientamento consolidatosi in materia familiare, è tornata a ribadire la natura assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegno divorzile, il cui riconoscimento deve tener conto di molteplici fattori.

In particolare, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in un caso in cui la Corte d’Appello aveva ridotto l’assegno precedentemente determinato dal Tribunale a favore dell’ex moglie ritenendo tale minore importo sufficiente a garantirle il tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio.

La donna ha presentato ricorso avverso la predetta sentenza d’Appello lamentando la diminuzione dell’assegno in suo favore sulla base del solo principio del tenore di vita pregresso, senza tenere conto di altri fattori, quali il fortissimo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi e l’apporto fornito dalla ricorrente nella realizzazione della vita matrimoniale e del ménage familiare.

La Suprema Corte ha ritenuto fondate le doglianze della donna ed, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con pronuncia n. 18287/18, ha ribadito l’estraneità del criterio del tenore di vita nella determinazione dell’assegno divorzile, affermando che “l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarsi per ragioni oggettive del coniuge richiedente l’assegno sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale  e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età di detta parte”.

La Cassazione ha altresì precisato che la mancata richiesta di un assegno di mantenimento in sede di separazione, benché possa rappresentare un valido indice di riferimento, idoneo a fornire elementi relativi alle condizioni economiche dei coniugi, non preclude il suo riconoscimento in sede divorzile.

La Corte di Cassazione ha dunque accolto il ricorso della donna e rinviato il giudizio alla Corte d’Appello per la valutazione di tutti gli elementi necessari – prima non valutati -per la determinazione dell’assegno divorzile.

Cassazione Civile, 29.01.2019, n. 2480

Cassazione Civile, 29-01-2019, n. 2480