È legittimo il riconoscimento di un assegno divorzile esiguo, pari a 200 euro mensili, alla ex moglie disoccupata, priva di una qualificazione professionale e di una abitazione di proprietà, in ragione del fatto che il parametro del tenore di vita in costanza di matrimonio si ritiene oramai superato.
La Corte di Cassazione ha così ribadito il rivoluzionario orientamento introdotto con la nota sentenza n. 11504 del maggio dello scorso anno (rivoluzione-in-cassazione-per-lassegno-di-divorzio-non-conta-piu-il-tenore-di-vita-goduto-durante-il-matrimonio).
In particolare, nel caso in esame, il Tribunale di Salerno, in un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva posto a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno divorzile di 200,00 euro mensili, nonostante lo stato di disoccupazione della donna. Tale conclusione era stata confermata dalla Corte d’Appello investita del relativo gravame.
L’ex moglie ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte d’Appello, nel procedere alla valutazione delle condizioni economiche delle parti al fine di quantificare l’assegno divorzile, non aveva tenuto conto dell’evidente disagio reddituale della ricorrente: disoccupata, sfornita di redditi e priva di proprietà immobiliari. La donna, nel contestare l’esiguità dell’assegno riconosciutole, ha fatto altresì riferimento al tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio del tutto incoerente con quanto liquidatole.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto le doglianze della donna infondate, rilevando in primo luogo come l’invocato tenore di vita pregresso, quale parametro di riferimento per la commisurazione dell’assegno divorzile, è stato oramai superato dal nuovo orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. 11504/2017) che subordina il riconoscimento del contributo in questione all’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente.
La Cassazione ha inoltre confermato la correttezza giuridica e la coerenza logico formale delle argomentazioni svolte con la sentenza impegnata, non potendo la Suprema Corte entrare nel merito dei fatti e predisporre un nuovo esame della reale condizione di disoccupazione e precarietà economica della ricorrente; circostanze già valutate e correttamente esaminate dalla Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione ha dunque rigettato il ricorso e confermato a favore della ricorrente l’esiguo assegno di divorzio di soli 200 euro al mese.
Cassazione civile, 04.06.2018, n. 14231
Cassazione Civile, 04-06-2018, n. 14231