Il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio può essere considerato in sede di quantificazione dell’assegno divorzile se tiene luogo della funzione perequativa e compensativa dello stesso, così come delineata dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.18287/2018.
La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza qui sotto allegata, ha eccezionalmente “riabilitato” il criterio del tenore di vita sulla base del quale la Corte d’Appello aveva quantificato l’assegno divorzile all’ex moglie, seguendo un percorso argomentativo “bilanciato” considerato congruo dalla Suprema Corte.
In particolare, nel caso di specie, la Corte d’Appello, nel liquidare l’assegno, aveva rilevato come la donna, sessantenne e priva di un’occupazione, non godesse di alcun reddito e “ancor meno godeva di un reddito adeguato al tenero di vita (molto elevato in ragione delle potenzialità economiche del coniuge) tenuto durante il matrimonio”.
A seguito del ricorso presentato dall’ex marito, la Suprema Corte ha ritenuto le conclusioni della Corte d’Appello coerenti ed in linea con il più recente pensiero espresso dalle Sezioni Unite.
Invero, la Corte ha sottolineato come il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto alla percezione dell’assegno abbia natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge economicamente più debole essere comparata con altri elementi , quali la durata del matrimonio e le scelte del ménage familiare che la coppia ha deciso di intraprendere sacrificando occasioni lavorative e possibilità di carriera.
Secondo la Suprema Corte, dunque, il ragionamento della Corte d’Appello, ancorché non più attuale, si mostra in singolare sintonia con la natura composita del parametro che sottende al riconoscimento dell’assegno di divorzio, poiché tiene conto di una molteplicità di elementi che devono essere oggetto di necessaria valutazione.
La Corte di Cassazione ha dunque rigettato il ricorso e confermato l’assegno di divorzio in favore della donna quantificato sulla base del criterio del tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, ancorché superato.
Cassazione Civile, 14.02.2019, n. 4523
Cassazione Civile, 14-02-2019, n. 4523