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Assegno dovuto anche con matrimonio di breve durata

La breve durata della convivenza non costituisce un elemento che può indurre ad escludere il diritto all’assegno di mantenimento (sia nell’ambito della separazione che del divorzio) qualora sussistano i requisiti economici richiesti per un suo riconoscimento.

La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza, qui sotto allegata, ha rigettato il ricorso del marito e riconosciuto un assegno di 250,00 euro mensili a favore della moglie, nonostante la breve durata del matrimonio.

Nel caso in esame, il Tribunale nel pronunciare la separazione coniugale dei coniugi aveva rigettato tutte le domande presentate dalla donna, compresa quella di riconoscimento di un importo mensile a proprio favore; anche la Corte d’Appello, investita della questione, aveva concluso in tal senso. La Cassazione aveva però accolto il ricorso della donna e  rinviato la questione alla Corte d’Appello perché,  quest’ultima non aveva considerato la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi.

La Corte d’Appello, in ragione dei principi espressi dalla Cassazione, aveva riconosciuto in favore della donna un assegno mensile di mantenimento di 250,00 euro, parametrato all’importo dell’assegno che le parti aveva successivamente concordato in sede di divorzio congiunto.

Ha presentato dunque ricorso in Cassazione l’ex marito denunciando il riconoscimento da parte della Corte d’Appello di un assegno di mantenimento (e di divorzio) a favore della donna senza considerare la breve durata della convivenza matrimoniale (circa un anno); elemento fondamentale, a detta del ricorrente, e tale da escludere il diritto della moglie ad ottenere un contributo economico.

A tal riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “la scarsa durata della convivenza non costituisce un elemento che possa indurre ad escludere il diritto all’assegno di mantenimento”, così da non avere alcuna incidenza sulla spettanza o meno di un contributo economico, sia in sede di separazione che in sede di divorzio.

Il ricorso dell’ex marito è stato dunque rigettato ed è stato confermato l’importo (minimo) di 250,00 euro mensili a favore della ex.

Cassazione Civile, 11.06.2018, n. 15144

Cassazione Civile,11-06-2018, n. 15144