Per la Cassazione, in caso di separazione dei coniugi, solamente al genitore che versa l’assegno di mantenimento in favore dei figli spetta la detrazione della relativa spesa, mentre l’altro genitore potrà usufruire dell’agevolazione solo se dimostri di aver effettivamente contribuito al mantenimento della prole stabilito in sede di separazione.
Tale principio è stato chiarito con la sentenza n. 18392/2018 (qui sotto allegata) a seguito del ricorso di un uomo che aveva chiesto l’annullamento della cartella di pagamento con la quale era stata recuperata dalla moglie la metà della detrazione di imposta per carichi familiari per l’anno 2004. Nel dettaglio il ricorrente aveva evidenziato che, a seguito della separazione consensuale dalla moglie, era tenuto a corrispondere in via esclusiva un assegno a quest’ultima per il mantenimento dei figli e che, dunque, solo lui avrebbe avuto diritto alla detrazione prevista dalla legge; la Commissione Tributaria Provinciale aveva invece concesso alla donna di godere della metà della detrazione, poiché il provvedimento del Tribunale aveva posto a carico di entrambi i genitori l’obbligo di mantenimento dei figli, anche se la ex non era tenuta al versamento diretto di un assegno essendo i figli con lei conviventi.
L’appello del contribuente era stato rigettato pure dalla Commissione Tributaria Regionale.
Impugnata in cassazione anche detta sentenza, tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le doglianze dell’uomo, secondo cui: a) il provvedimento non aveva rispettato né il tenore letterale, né quello logico delle disposizioni dell’accordo di separazione: questo, infatti, aveva posto solo a carico del padre l’obbligo di versare un assegno mensile per il mantenimento dei figli, escludendo che l’obbligo di mantenimento “economico” facesse carico anche alla madre ai fini del mantenimento ordinario e continuativo degli stessi; b) la Commissione Tributaria Regionale aveva dato per certo il lavoro della moglie, pur in assenza di un riscontro in tal senso nell’accordo di separazione, e non aveva considerato che la moglie, priva di redditi, non era tenuta ad alcun onere per il mantenimento dei figli.
La Cassazione ha evidenziato che i giudici d’appello non avessero tenuto conto delle circostanze di fatto dedotte dal contribuente, affermando, invece, che la moglie – per il solo fatto di svolgere attività retribuita e di essere collocataria dei figli – avesse in concreto contribuito, nella misura del 50%, al mantenimento della prole: tale motivazione è stata pertanto ritenuta insufficiente.
Cassazione Civile, 12.07.2018, n. 18392
Cassazione Civile, 12-07-2018, n. 18392