Tribunale Reggio Emilia 21 giugno 2016 – Est. Maria La Nave.
In caso di fallimento di una delle parti, il giudice dichiara l’interruzione della causa ex officio non appena ne viene a conoscenza: ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.f., l’apertura del fallimento determina l’interruzione automatica del processo, senza che trovi applicazione l’art. 300 cod. proc. civ.
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