Tribunale di Venezia, 15 Febbraio 2017 Est. Mariagrazia Balletti.
L’art. 146, co. 2, legge fall. prevede che il curatore è legittimato a esercitare cumulativamente contro gli amministratori
1) l’azione sociale di responsabilità che sarebbe stata esperibile dalla medesima società, se ancora in bonis, nei confronti dei propri amministratori, di natura contrattuale;
2) l’azione che sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall’incapienza del patrimonio della società debitrice, che prevalentemente si ritiene di natura aquiliana.
La conseguenza della natura contrattuale dell’azione sociale sul piano dell’onere probatorio è che:
– il creditore è tenuto ad allegare l’inadempimento ed a provare danno e nesso di causalità;
– il debitore è tenuto a dimostrare l’adempimento ovvero che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Il criterio che appare utilizzabile ai fini di una valutazione equitativa del danno è costituito dalla differenza tra il passivo accertato in sede fallimentare e l’attivo realizzato in sede fallimentare; da detto importo va detratto il patrimonio netto negativo accertato al momento della perdita del capitale sociale.
In particolare il criterio equitativo è stato ammesso in ipotesi di:
– svolgimento di attività di gestione prolungata per quasi due anni dopo l’erosione del capitale sociale con importante aggravio delle perdite;
– impossibilità di individuare singolarmente specifiche operazioni dannose;
– parziale mancanza della contabilità.