Il comportamento del conduttore che provoca molestie agli altri inquilini dello stabile rileva ai fini della risoluzione del contratto di locazione.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, in una recente sentenza, che riguardava un caso di condotte poste in essere da una conduttrice che aveva molestato per lungo tempo i vicini di casa con ingiurie e vandalismo.
Dopo la pronuncia di risoluzione del contratto e condanna a rilasciare l’alloggio emessa dal Tribunale, confermata anche in appello, la conduttrice aveva proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, dando continuità all’orientamento giurisprudenziale in materia, ha evidenziato come il contratto di locazione prevedesse specificatamente il divieto al conduttore di “compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile”, altresì la Corte ha rilevato che simili condotte da parte dell’inquilino integrano inequivocabilmente un abuso del bene locato in violazione dell’art. 1587 c.c., per cui il conduttore deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa.
Per questi motivi, la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dall’inquilina, condannandola altresì al pagamento delle spese processuali.
Cassazione Civile, 20.10.2020, n. 22860
Cassazione Civile, 22.10.2020, n. 22860