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Casa familiare: l’assegnatario paga le spese d’uso

L’assegnazione della casa familiare esonera il coniuge assegnatario solo dal pagamento del canone, obbligandolo, invece, al pagamento delle spese correlate all’uso dell’abitazione (utenze domestiche e bollette), comprese quelle relative alla fruizione delle cose comuni poste a servizio dell’abitazione.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 10927 recentemente pubblicata e qui sotto allegata, ha precisato tale principio. Nel caso deciso, il marito aveva chiesto di rivalersi per l’importo Tarsu, da lui integralmente sostenuto dopo la separazione, nei confronti della moglie, la quale, a sua volta, aveva eccepito la compensazione del credito azionato dal marito con le somme dalla stessa corrisposte per le utenze familiari relative all’abitazione familiare.

Il giudice di Pace, in primo grado, aveva condannato in via solidale i coniugi al pagamento del debito tributario e dichiarato compensato il credito vantato dal marito con le spese sostenute dalla moglie; mentre il Tribunale di Palermo, in grado d’appello, aveva rideterminato in diminuzione l’importo dovuto dal marito alla moglie poiché le spese domestiche sostenute da quest’ultima sarebbero dovute essere divise per la metà in capo ai coniugi.

Ha presentato ricorso in Cassazione avverso quest’ultima pronuncia il marito denunciando, con un unico motivo, la compensazione disposta dal Tribunale.

La Suprema Corte, nel ritenere il ricorso fondato, ha chiarito che “l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente al pagamento del canone… sicché la gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima… ma non si estende alle spese correlate a detto uso… le quali sono di regola a carico del coniuge assegnatario”.

Al contrario, le spese per le utenze domestiche sostenute nella fase precedente alla separazione per i bisogni della famiglia sono riconducibili in capo ad entrambi i coniugi in adempimento dell’obbligo di contribuzione familiare: “il contenzioso postconiugale  – ha precisato la Corte – riguarda gli assetti patrimoniali successivi alla separazione o al divorzio e non è un’occasione per rimettere in discussione tutte le voci di spesa sostenute da ciascun coniuge”.

In ossequio ai suddetti principi, la Corte ha accolto il ricorso del marito e rinviato la questione al Tribunale di Palermo affinché vi provveda in applicazione di quanto stabilito con l’ordinanza in esame.

Cassazione Civile, 10.05.2018, n. 10927

Cassazione Civile, 07-05-2018, n. 10927