Per effetto dell’avvenuta cessione del contratto di locazione da parte del locatore il conduttore non subisce alcuna modificazione della propria sfera giuridica e pertanto non è necessario il suo consenso per la modifica del c.d. lato attivo del rapporto contrattuale.
A ribadire tale principio è stata la Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza, qui sotto allegata, con la quale ha ritenuto valida ed efficace la cessione del contratto di locazione da parte del locatore in assenza del consenso del conduttore.
Nel caso di specie il Tribunale di Ragusa aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal conduttore, ritenendo valida la cessione contrattuale; al contrario la Corte d’Appello aveva riformato detta sentenza, osservando come non vi fosse stato un suo consenso alla modificazione delle parti contrattuali.
Ha presentato ricorso in Cassazione la cessionaria: attraverso un unico motivo, la stessa ha evidenziato l’errata valutazione dei fatti e l’errata applicazione delle norme di legge da parte della Corte d’Appello la quale, a detta della ricorrente, non aveva valutato correttamente il fatto che la cessione era avvenuta dal lato attivo, non passivo, con conseguente applicazione di differente disciplina.
La Corte di Cassazione, confermando la posizione del Tribunale, ha precisato che “la cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo è fattispecie del tutto diversa dalla cessione del contratto di locazione dal c.d. lato passivo, per la quale è richiesto il consenso del locatore, quale contraente ceduto”. Invero, la Corte ha altresì affermato che “il locatore cedente e la cessionaria non avevano bisogno del consenso del conduttore-ceduto, proprio perché la posizione giuridica di quest’ultimo non ha subito alcuna modifica per effetto dell’avvenuta cessione del contratto di locazione”.
Si è precisato che, essendo la locazione un contratto a prestazioni corrispettive, assume rilievo determinante la figura del conduttore ed è per questo che è richiesto, invece, il consenso del locatore alla cessione della locazione e/o sublocazione; ragionando a contrario quest’ultimo ha facoltà di cedere il contratto senza il consenso del conduttore proprio perché al conduttore è giuridicamente indifferente chi sia il soggetto attivo del rapporto contrattuale.
La Corte di Cassazione ha, dunque, accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata.
Cassazione Civile, 13.07.2018, n. 18536
Cassazione Civile, 13-07-2018, n. 18536