La dichiarazione concorde del coniuge non acquirente che partecipa all’atto notarile in merito alla natura personale dell’acquisto da parte dell’altro non è idonea di per sé ad escludere dalla comunione l’acquisto fatto dall’altro coniuge.
Ha chiarito detto principio la Corte di Cassazione in una vicenda riguardante due coniugi, sposati in regime patrimoniale di comunione legale dei beni. La moglie, già proprietaria di metà della casa familiare, in costanza di matrimonio aveva acquistato dal fratello l’altra metà di quota, divenendone così proprietaria per l’intero. Al rogito la donna aveva espressamente dichiarato di acquistare tale quota ai sensi dell’art. 179 c.c., lett. f), con esclusione dunque di tale acquisto nella comunione legale, trattandosi di bene personale; all’atto aveva presenziato anche il marito, il quale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 179 c.c., aveva confermato la dichiarazione resa dalla moglie. Dopo 15 anni, il marito aveva convenuto in giudizio la moglie assumendo che la metà della casa coniugale acquistata dalla medesima in costanza di matrimonio non fosse un bene personale della stessa bensì rientrasse nella comunione legale.
Le richieste dell’uomo erano state rigettate sia in primo grado che in appello ed egli pertanto è ricorso in cassazione, lamentando che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’aver ritenuto la metà della casa coniugale come bene personale della coniuge per aver il marito partecipato all’atto e confermato con propria dichiarazione quella resa dalla moglie e non essendo quindi necessaria l’indicazione dei mezzi specifici utilizzati per l’acquisto del bene e la prova che gli stessi fossero personali.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la dichiarazione del coniuge che partecipa all’atto non ha natura confessoria e, per tale ragione, la stessa non è sufficiente per escludere un bene dalla comunione legale. Ne consegue, ad avviso della Corte, che nel caso di acquisto di un immobile successivo al matrimonio da parte di uno dei due coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge è condizione necessaria ma non anche sufficiente per far escludere tale bene dalla comunione, occorrendo sia il riconoscimento dei coniugi della natura personale del bene sia l’esistenza effettiva di una delle cause di esclusione di cui all’art. 179, comma 1, lettere c), d), f) c.c..
Cassazione Civile, 14.11.2018, n. 29342
Cassazione Civile, 14-11-2018, n. 29342