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Con la riforma del 2006 l’affidamento condiviso è diventato l’unico possibile regime salvo non ne derivi uno specifico pregiudizio per la prole.

Tribunale Catania, Sez. I, 20.05.2016
Presidente: Dipietro – Giudice rel.: Di Bella

Con la riforma del 2006 l’affidamento condiviso è diventato l’unico possibile regime salvo non ne derivi uno specifico pregiudizio per la prole.
Secondo il Tribunale alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.