Nel caso in cui l’avviso di convocazione all’assemblea condominiale sia inviato a mezzo lettera raccomandata, non consegnata per l’assenza del condomino, la conoscenza dell’atto coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale e non già da altri momenti successivi, quali il ritiro della lettera ovvero il compimento della giacenza.
La Cassazione è tornata nuovamente ad esprimersi in merito all’invio dell’avviso di convocazione all’assemblea condominiale, da effettuare nel termine di 5 gg prima della data della prima convocazione a norma dell’art 66 disp. att. c.c..
Nel caso esaminato, un condomino aveva impugnato le delibere condominiali assunte in occasione ad un’assemblea per la quale riteneva di non essere stato regolarmente convocato e la domanda era stata accolta; il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto che non fosse stata provata la ricezione dell’avviso di convocazione nei cinque giorni precedenti l’adunanza, assumendo applicabile il principio della scissione degli effetti delle notifiche e ritenendo, quindi, che il perfezionamento della convocazione all’assemblea inviata per posta si perfezioni, per il destinatario, con il compimento della giacenza o con il ritiro del piego.
Anche in secondo grado la Corte d’Appello aveva confermato detta sentenza e le relative motivazioni.
Impugnata la pronuncia avanti la Cassazione, la ha, invece, ribaltato tale verdetto.
La Suprema Corte, infatti, ha confermato il suo orientamento consolidato secondo il quale l’avviso di convocazione dell’assemblea è un atto privato e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico previsto per le notificazioni degli atti giudiziari.
Si è ribadito, in proposito, che l’avviso di convocazione all’assemblea è un atto unilaterale recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina nell’art. 1135 c.c.: in base alla presunzione di conoscenza in tale norma prevista, la conoscenza dell’atto è parificata alla conoscibilità, e pertanto riconducibile “anche solamente al pervenimento della comunicazione all’indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza”.
L’onere della prova a carico del mittente riguarda solo l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, salvo la prova di quest’ultimo dell’impossibilità di acquisire in concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà.
Ecco dunque che – ha concluso la Corte accogliendo il ricorso – nel caso in cui l’avviso di convocazione all’assemblea sia inviato a mezzo lettera raccomandata, non consegnata per l’assenza del condomino, la conoscenza dell’atto coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale e non già da altri momenti successivi, quali il ritiro della lettera o dal compiersi della giacenza.
Cassazione Civile, 06.10.2017, n. 23396
Cassazione Civile, 06-10-2017, n. 23396