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Condominio: spese di manutenzione anticipate da un solo condomino rimborsabili solo se urgenti

Le spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni di un condominio che siano state anticipate da uno solo dei condomini sono rimborsabili, secondo la Corte di Cassazione, soltanto per le spese urgenti.

È quanto ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 23244 qui sotto allegata, precisando che non rileva il dato della trascuratezza degli alti comunisti.

Una società, esercitante un’attività alberghiera, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di altri condomini asserendo di aver sostenuto spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e impianti comuni dell’edificio. Uno degli ingiunti ha promosso giudizio di opposizione, chiedendo la revoca del decreto ed, in via riconvenzionale, domanda di indennizzo dell’utilizzo esclusivo dei beni comuni.

Il Giudice di Pace di Alghero ha rigettato l’opposizione e così pure il Tribunale di Sassari ha rigettato l’impugnazione promossa:

Avverso tale provvedimento il condomino è ricorso in cassazione, lamentando la violazione dell’art. 1134 c.c. (Gestione di iniziativa individuale), contestando che il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere richiedibili al ricorrente spese sostenute dalla società per il suo esclusivo godimento di parti comuni e, comunque, nel ritenere sussistente il requisito dell’urgenza ex art. 1134 c.c. delle spese di manutenzione anticipate dalla società.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.

La Corte ha infatti affermato che in tema di rimborso delle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni, effettuate da un solo condomino, correttamente sia da applicare la disciplina prevista all’art. 1134 c.c. (Gestione di iniziativa individuale), la quale prevede che tale diritto sia riconosciuto solo ove le spese abbiano carattere urgente, non potendosi presumere sussistente, un diritto al rimborso, nel caso in cui vi sia solo trascuratezza da parte degli altri condomini.

Nel caso di specie, tuttavia, l’elemento dell’urgenza delle spese non è stato in alcun modo provato, avendo il Tribunale richiamato esclusivamente l’inerzia dei condomini che comportava una difficoltà nel giungere ad una decisione comune.

Cassazione Civile, 05.10.2017, n. 23244

Cassazione Civile, 05-10-2017, n. 23322 cassazione-civile-05-10-2017-n-23244